In questo periodo di emergenza sanitaria determinata dall’epidemia Covid-19, la giurisprudenza di merito ha affrontato la problematica relativa al dovere/diritto del genitore non collocatario di incontrare la prole, non pervenendo peraltro a conclusioni univoche.
Per un verso si è ritenuto che le disposizioni ministeriali non prevedano alcuna preclusione rispetto all’attuazione delle statuizioni in materia di affidamento e collocazione dei figli. Di conseguenza gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sarebbero sempre consentiti, secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione, divorzio e di regolamentazione dei rapporti tra soggetti non coniugati (Tribunale di Milano Decreto 11 marzo 2020). Dello stesso avviso è il Tribunale per i Minorenni di Roma che – nell’autorizzare la prosecuzione degli incontri padre-figli – fa riferimento, tra l’altro, al modulo di autodichiarazione, come da ultimo aggiornato, che nell’ambito della elencazione esemplificativa delle cause che legittimano lo spostamento, indica “gli obblighi di affidamento dei minori” (Tribunale per i Minorenni di Roma Decreto 9 aprile 2020).
Va notato che la sezione FAQ del sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri precisa che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso il genitore collocatario oppure per condurli presso di sé sono consentiti anche quando i genitori abitano in due Comuni diversi. Gli spostamenti dovranno avvenire scegliendo il tragitto più breve nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché secondo le modalità stabilite dell’Autorità Giudiziaria o, in assenza, secondo quanto concordato tra i genitori.
In senso diverso si sono espressi il Tribunale e la Corte d’Appello di Bari, secondo i quali lo scopo primario delle disposizioni del Consiglio dei Ministri in tema di contenimento epidemiologico è quello di limitare in modo rigoroso ed universale i movimenti sul territorio nazionale, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori. Ciò a tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione, diritto che viene ritenuto prevalente rispetto al diritto-dovere del genitore non collocatario di incontrare i figli. L’esercizio del diritto di visita è garantito attraverso l’effettuazione di videochiamate (Tribunale di Bari ordinanza 26 marzo 2020 e Corte d’ Appello di Bari 26 marzo 2020).
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